Dichiarazione di rispondenza
Il Decreto Ministeriale del 22 gennaio del 2008, nell’articolo 7 al comma 6, oltre alla dichiarazione o certificato di conformità, introduce anche un nuovo documento per poter attestare che sia rispettata la regola dell’arte: questo documento si chiama la dichiarazione di rispondenza. Questa dichiarazione può anche sostituire la suddetta dichiarazione di conformità, solo nel caso in cui questa dichiarazione non sia più reperibile, ma soltanto per quegli impianti che erano già esistenti alla data di attuazione del decreto, cioè al 27 marzo del 2008. È importante evidenziare che la dichiarazione o certificato di conformità è riferita esclusivamente a quei lavori che vengono svolti e comprende le prove e gli esami relativi. La dichiarazione di rispondenza invece si riferisce soltanto alle operazioni che accertano e verificano gli impianti. Il decreto con questa dichiarazione copre una lacuna che ha la precedente legislazione la quale non prevedeva in modo chiaro, la possibilità di certificare la conformità degli impianti già esistenti, con un atto tecnico specifico.
Dichiarazione di rispondenza impianti
Per quegli impianti che sono sopra al limite del progetto la dichiarazione di rispondenza viene redatta da un tecnico professionista che è iscritto al relativo albo professionale e che ha già esercitato la professione per cinque anni almeno nel settore degli impianti a cui fa riferimento la dichiarazione di rispondenza. Per quegli impianti che sono sotto il limite del progetto la dichiarazione di rispondenza viene invece redatta da un qualsiasi soggetto che ricopra, da 5 anni almeno, un ruolo di responsabilità tecnica all’interno di un'impresa che è abilitata e opera nel settore degli impianti a cui fa riferimento la dichiarazione di rispondenza. Si ricorre alla dichiarazione di rispondenza qualora quella di conformità non sia stata redatta oppure non sia reperibile. Questa attesta che l’impianto a cui si riferisce è conforme a tutte le norme di sicurezza che sono vigenti nel momento in cui è stato realizzato l’impianto ovvero al momento dell’ultimo adeguamento che era previsto per obbligo, in base alle norme che erano sopravvenute.
Dichiarazione di rispondenza impianti elettrici
I vecchi impianti elettrici senza dichiarazione di conformità si possono regolarizzare mediante la dichiarazione di rispondenza. Infatti quando si acquista o vende una casa, questa ha un impianto elettrico funzionante ma spesso sprovvisto del certificato di conformità. Nella dichiarazione di rispondenza impianti elettrici infatti, dopo i locali in cui si trova l’impianto, si descrive la potenza elettrica che viene impegnata: se è superiore ai 6 kW chi redige la dichiarazione deve essere un tecnico professionista iscritto all’albo professionale. Il tecnico dichiara anche di aver eseguito verifiche e prove che sono obbligatorie per legge, sia visive che strumentali.Quelle visive accertano che siano presenti, a valle del "punto di consegna" dell’energia elettrica, i dispositivi per il sezionamento e la protezione da sovracorrenti. Inoltre accerta che vi siano i dispositivi per la protezione da contatti diretti e indiretti e anche un dispositivo per la protezione differenziale con una sensibilità non superiore ai 30 mA.Le prove strumentali accertano la funzionalità dei dispositivi, in particolare la capacità di intervenire della protezione differenziale.
Dichiarazione di rispondenza impianto gas
La dichiarazione di rispondenza impianti gas, in particolare quelli ad uso civile, è particolarmente importante.Questa dichiarazione deve essere redatta dopo sopralluoghi, accertamenti ed esiti. Va redatta con la personale responsabilità di un responsabile tecnico il quale ha questo ruolo, da 5 anni almeno, in una impresa che sia abilitata e operante nel settore degli impianti a cui fa riferimento la dichiarazione di impianti a gas, sempre che non superino i limiti del Decreto 37/08; oppure da un progettista che sia abilitato, spesso un ingegnere, che eserciti la professione da almeno 5 anni, sempre nel campo degli stessi impianti.Le verifiche sono per l'idoneità del locale dell’ impianto a gas per uso civile, le aperture per l’aerazione e la ventilazione e la tenuta della pressione degli impianti che si trovano dentro gli edifici. Inoltre si deve verificare l’efficienza del sistema dei fumi della combustione, specificando se si tratta di apparecchi B, cioè a camera aperta e a tiraggio naturale o C, cioè a camera stagna e a tiraggio forzato. Dove previsto si deve verificare l’esistenza e la funzionalità dei sistemi per la sorveglianza della fiamma.